ART. 1 - COSTITUZIONE
1. Per iniziativa della Società Italiana di
Chirurgia Cardiaca - SICCH è costituita una Fondazione denominata “Fondazione
Cuore Domani SICCH-Research-Onlus” enunciabile per brevità anche “Fondazione
SICCH", “Fondazione”, con sede in Roma alla Via della Camilluccia numero
535 ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460. La fondazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
ART. 2 - AMBITO DI ATTIVITA’
1. La Fondazione svolge la propria attività nel
territorio della Repubblica Italiana.
ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
La
Fondazione persegue, in via esclusiva e quindi esclusa ogni altra attività, i
seguenti scopi scientifici, e precisamente:
a) effettuazione di studi e ricerche per
contribuire allo sviluppo delle conoscenze in campo cardiovascolare in tutti i
suoi aspetti, ovvero: ricerca scientifica, applicazione pratica, prevenzione,
educazione sociale;
b) interazione con altri Enti Pubblici e
Privati allo scopo di facilitare lo scambio e la divulgazione di informazioni e
di conoscenze;
c)
l'organizzazione di incontri scientifici, congressi, studi e convegni in campo
cardio chirurgico e vascolare;
d)
l'elargizione di borse di studio per ricercatori, medici e chirurghi dediti
alle finalità sopra descritte.
In
relazione agli scopi come sopra indicati, la fondazione potrà erogare le
proprie rendite per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, e quindi:
-per
l'elargizione di borse di studio per ricercatori, medici e chirurghi dediti
alle finalità della fondazione;
-per
l'organizzazione di incontri scientifici, congressi, studi, convegni e
pubblicazioni medico scientifiche in campo cardio chirurgico e cardiovascolare;
-per
il finanziamento di studi scientifici in ambito cardiovascolare.
ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
1. Per conseguire tali scopi la Fondazione
intende promuovere attività formative e di consulenza mediante:
a) rapporti di collaborazione con altre
organizzazioni scientifiche ed affini, nazionali ed internazionali;
b) corsi, conferenze, campagne educazionali,
seminari a livello locale, nazionale ed internazionale, rivolti al pubblico ed
alle professioni sanitarie;
c) gruppi di studio e di lavoro su specifici
argomenti;
d) l’edizione e distribuzione di pubblicazioni
periodiche e non e di materiale divulgativo; la realizzazione di video e
CD-rom; la messa in atto di iniziative di e-learning o web-based;
e) ogni altra iniziativa locale, nazionale ed
internazionale, consona agli scopi statutari.
ART. 5 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito
dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e da quanto altrimenti
pervenuto alla stessa.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la
Fondazione si avvale anche di prestazioni volontarie e della collaborazione di
terzi.
ART. 6 - ENTRATE
1. Per le attività necessarie all'attuazione
dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle seguenti
entrate:
a) rendite del patrimonio al netto delle spese
per il funzionamento;
b) eventuali avanzi di gestione degli esercizi
precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione ai soci o ai partecipanti;
c) eventuali liberalità ed ogni altra entrata
che non siano state espressamente destinate ad incrementare il patrimonio.
ART. 7 - FONDATORE PROMOTORE
1. La Fondazione è promossa ed istituita dalla
"SICCH - Società Italiana di Chirurgia Cardiaca", con sede in Roma.
2. A SICCH, in qualità di Fondatore Promotore,
vengono riconosciuti i seguenti poteri:
a. di nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
b. di formulazione del proprio parere sulle
attività che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico
intendono svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;
c. di promovimento dello scioglimento e della
liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento
degli scopi istituzionali;
d. di espressione del proprio parere sul
bilancio preventivo e sul rendiconto annuale della Fondazione;
e. di espressione del proprio parere vincolante
in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della
Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la
devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'articolo 15 del
presente statuto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a
mancare la figura del Fondatore Promotore, ovvero lo stesso non potesse più
esercitare tale ruolo, i poteri ad esso attribuiti verranno riconosciuti
all'ente che sarà dallo stesso Fondatore Promotore indicato per succedergli
nelle funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.
ART. 8 - PARTECIPANTI
1. I partecipanti si distinguono in Sostenitori
ed Aderenti.
2. I partecipanti Sostenitori vengono
individuati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche, giuridiche
ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della
Fondazione ed abbiano elargito contributi destinati all'incremento del
patrimonio o all'attività di gestione con le modalità ed in misura non
inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio stesso.
3. I Sostenitori possono contribuire agli scopi
della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo
o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella
misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I partecipanti Aderenti sono le persone
fisiche e giuridiche e altri enti che, condividendo le finalità della
Fondazione anche attraverso la partecipazione attiva alle iniziative della
stessa, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione
dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le
modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal
Consiglio di Amministrazione, permanendo la qualifica di partecipante Aderente
per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
5. La qualifica di partecipante Sostenitore e
Aderente si acquista a seguito di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta
scritta da parte dell'interessato o su proposta fatta da due partecipanti,
corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà con
propria deliberazione individuare ulteriori categorie di partecipanti, ovvero
sottocategorie, in considerazione della qualità e/o quantità dell’ apporto dei
medesimi alla Fondazione.
7. La qualifica di partecipante si perde a
seguito di recesso o a seguito di decadenza dichiarata dall'organo competente
alla nomina per gravi motivi che rendano incompatibili i partecipanti con i
fini della Fondazione.
8. I partecipanti possono riunirsi su invito
del Consiglio di Amministrazione ed esprimere pareri sugli argomenti ad essi
sottoposti.
ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. Sono organi della Fondazione il Consiglio di
Amministrazione, il Comitato Scientifico ed il Comitato di Sostegno.
2. Ai componenti degli organi non potranno
essere corrisposti emolumenti sotto qualsiasi forma.
ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto
da sei Consiglieri compreso il Presidente, tutti nominati per un mandato
quadriennale dal Fondatore Promotore.
2. Ognuno dei Consiglieri dura in carica per un
mandato quadriennale, salvo decadenza pronunciata a maggioranza semplice del
Consiglio di Amministrazione, ed è nominabile una seconda volta.
3. In caso di decadenza, dimissioni o decesso
di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente alla
designazione di un sostituto che, previa ratifica del Fondatore Promotore,
resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per il Consigliere
sostituito.
4. Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta
il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri.
5. La convocazione deve essere inviata per
iscritto, anche via fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima del
giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione
dell'ordine del giorno.
6. Le riunioni sono valide qualora sia
presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che
garantiscano l'intervento di tutti i presenti, la maggioranza dei Consiglieri
in carica.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei
presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto
ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione partecipano con voto consultivo anche l’immediato ex Presidente
ed il Presidente del Comitato Scientifico.
9. Delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un Consigliere o, in caso di
necessità, da soggetto esterno designato quale segretario all’inizio della
riunione.
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di
competenza degli altri organi della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio delibera in via
esclusiva:
a) sugli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
b) sulle modifiche statutarie con maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri salvo ratifica del Fondatore Promotore, fermo
restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della Fondazione;
c) sulla nomina e decadenza dei partecipanti;
d) sulle modalità di investimento del
Patrimonio della Fondazione;
e) sull'approvazione dei progetti di rendiconto
annuale e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della Fondazione e
sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto
assoluto della loro distribuzione;
f) sulla costituzione o partecipazione a
società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o
privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di
questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività
istituzionali della Fondazione.
3. Il Consiglio può delegare proprie
attribuzioni non esclusive, anche in via continuativa, per singoli atti o
categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del
Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico, predeterminando i
limiti della delega.
ART. 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
1. Il Presidente rappresenta la Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio e non può mai coincidere con il Presidente del
Fondatore Promotore.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione;
b) vigila sull'andamento generale della
Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
c) partecipa alle riunioni del Comitato
Scientifico;
d) predispone il progetto del rendiconto
annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 15 dello Statuto;
e) può nominare un Vice-Presidente che, in caso
di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni.
3. Qualora non sia nominato il Vice-Presidente,
le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più
anziano di età.
4. Il presente articolo troverà applicazione
nei limiti previsti dalla norma transitoria di cui all'art. 16 del presente
statuto.
ART. 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Scientifico è composto da un
numero variabile di membri di volta in volta determinato dal Consiglio di
Amministrazione e da questo nominati per un biennio e illimitatamente
rinnovabili, membri tutti scelti tra esperti che maggiormente si sono distinti
nel campo della pratica e della ricerca legata alla malattie cardiovascolari di
pertinenza chirurgica cardio-vascolare o da esperti nel settore della
comunicazione e della formazione.
2. Il Comitato Scientifico formula proposte e
pareri sui contenuti dei programmi scientifici della Fondazione, su altre
eventuali iniziative scientifiche da prendere nonché su ogni altro argomento ad
esso sottoposto dagli organi della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il
Presidente ed il Vice-Presidente del Comitato il quale è regolato dalle stesse
norme previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
4. Alle riunioni del Comitato Scientifico
partecipa il Presidente della Fondazione con voto consultivo.
ART. 14 - BILANCIO
1. L'esercizio amministrativo chiude il 31
dicembre di ogni anno.
2. Il Presidente:
a) entro il 30 aprile di ogni anno, predispone
il rendiconto finale, corredato da relazione accompagnatoria, e ne cura la
trasmissione al Consiglio di Amministrazione;
b) entro il 30 giugno, convoca il Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione;
c) entro il 31 ottobre provvede alla
predisposizione del bilancio preventivo, corredato da relazione
accompagnatoria, unitamente alla relazione accompagnatoria, ne cura la
trasmissione al Consiglio di Amministrazione;
d) entro il 30 novembre, convoca il Consiglio
di Amministrazione per l'approvazione.
3. Il bilancio preventivo e il rendiconto
annuale, con le relative relazioni accompagnatorie del Presidente della
Fondazione, sono depositati presso la sede del Fondatore Promotore che è
chiamato ad esprimere il proprio parere.
4. I bilancio preventivo e il rendiconto
annuale sono strutturati in modo da fornire una trasparente
rappresentazione della situazione
economica e finanziaria della Fondazione mentre le relazioni accompagnatorie
devono illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo
al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione.
ART. 15 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE
1. In caso di scioglimento della Fondazione per
qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto
impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede
alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei
revisori contabili.
3. E' fatto obbligo
alla fondazione
di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità' sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 - NORMA TRANSITORIA
1. Al fine di offrire un
indirizzo coerente, organico ed unitario alla complessa fase di avvio legata all'istituzione,
sviluppo, organizzazione e gestione delle attività della Fondazione, i
Consiglieri di Amministrazione nominati nell'atto costitutivo, in deroga
all’art. 10 del presente statuto, resteranno in carica per i primi due
quadrienni, in quanto promotori e responsabili dell'iniziativa in argomento.
ART. 17 - RINVIO
1. Per quanto non previsto nel
presente Statuto si applicano le norme di legge.
Alessandro Parolari è il nuovo presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (SICCH) per il biennio 2023-2024. È quanto ...
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